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Ordinanza — n. 45036/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to exhaust appellate remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45036/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued the lower court lacked specific reasoning regarding the subjective element of the crime and claimed the appellant's low education level justified a legal error. The court rejected these claims, finding the appellate judgment sufficiently motivated and noting that the alleged error in law was not properly raised before the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; general arguments or issues not raised before the appellate court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds failure to exhaust remedies subjective element of crime error in law accertamento inesatto dei fatti asserzione difendibile infarto miocardico

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.P.R. 115/2002
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 95 d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01:"Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO BARTOLOMEO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 12/12/1969 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Massaro Bartolomeo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, concernenti la mancanza d'idonea motivazione nella sentenza, specie in relazione all'elemento soggettivo del reato, si appalesano del tutto generiche; considerato che la Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, in ordine alla ricorrenza della fattispecie di reato in contestazione ed alla sussistenza del dolo in capo all'imputato (si veda quanto argomentato a pag. 3 della sentenza, in cui si evidenzia come, in base alle risultanze acquisite, è logico ritenere che l'imputato, pur avendo comunicato al difensore la composizione del suo nucleo familiare abbia taciuto sull'aspetto rilevante della percezione dei redditi della moglie e del figlio, con ciò rivelando l'intenzionalità di rendere la falsa dichiarazione).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la prospettata scusabilità dell'error iuris in cui sarebbe incorso il ricorrente a causa del basso livello di scolarizzazione è circostanza fondata su presupposti del tutto privi di elementi a sostegno, neppure devoluti alla cognizione del giudice d'appello [cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01:"Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)].

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore I