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Ordinanza — n. 45034/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because victim's intent to prosecute is proven by explicit 'querela' designation and content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The defense argued against the conviction, but the court found the victims' intent to prosecute was clearly demonstrated by their explicit designation of the acts as 'querelas' and the specific details within the documents. Consequently, the lower court's reasoning regarding the validity of the prosecution was upheld as consistent with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; The manifestation of the victim's will to prosecute is validly inferred from the explicit qualification of the document as a 'querela' when the act contains the victim's signed declaration confirming this qualification.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility victim's intent to prosecute querela designation validity aggravated theft conviction Cassazione procedural ruling falsa dichiarazione della parte testimone a carico azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023
Considerato che la motivazione espressa sul punto dalla Corte di merito è conforme ai principi stabiliti in questa sede (oltre a Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023 Rv.
Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019
285311 richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, si veda Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONA GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/09/1983 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bona Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di due episodi di furto aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., in danno di altrettanti esercizi commerciali. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso sono manifestamente infondate: dalla lettura degli atti, accessibili a questa Corte in ragione della natura della doglianza proposta dalla difesa, risulta come le persone offese abbiano inteso sporgere querela nei confronti dell'imputato (come già evidenziato in sentenza, con riferimento al furto in danno di "Eurospin", Potenzano Antonino, responsabile del punto vendita, ha dichiarato espressamente di volere perseguire l'autore del fatto; con riferimento al furto in danno di "Lidl", il responsabile del punto vendita ha sporto una denuncia/querela dalla quale si ricava egualmente la volontà punitiva, sia in ragione del riferimento contenuto nella intestazione dell'atto alla "querela", sia in considerazione del contenuto dell'atto, nel quale la persona offesa ha indicato precise circostanze utili alla identificazione dell'imputato).

Considerato che la motivazione espressa sul punto dalla Corte di merito è conforme ai principi stabiliti in questa sede (oltre a Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023 Rv. 285311 richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, si veda Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278034, in cui si precisa che, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa in cui si conferma la qualificazione indicata nella intestazione proveniente dalla P.G.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore