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Ordinanza — n. 45033/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft sentence for manifestly unfounded legal arguments regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Caterina Iancu's appeal against the Ancona Court of Appeal's sentence inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the aggravated theft penalty and sentencing continuation, but the court found these claims unsupported by the lower court's reasoning. The decision upheld that the appellate court correctly applied Article 625 of the Penal Code and Article 62-bis regarding the denial of mitigating factors based on the defendant's negative personality and prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen. The Court of Cassation holds that a lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances is valid when the judgment explicitly cites relevant factors such as prior convictions and the defendant's negative personality, without requiring an evaluation of every single defense argument.

Parole chiave

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aggravated theft penalty generic mitigating circumstances sentencing continuation negative personality inadmissible appeal Cassation review penal code provisions obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Ritenuto, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
art. 133 cod. pen
Ritenuto, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
258410-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
279549 - 02) Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANCU CATERINA nato a CALARASI( ROMANIA) il 20/12/1982 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Iancu Caterina, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito di due episodi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli aumenti di pena stabiliti a titolo di continuazione;

3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del comportamento post delictum serbato dall'imputata. Considerato che i motivi di ricorso risultano essere manifestamente infondati. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata - anche in relazione all'aumento stabilito a titolo di continuazione - e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputata, gravata da due precedenti condanne per reati specifici e l'entità del fatto, che ha riguardato la sottrazione di merce del valore di oltre 500 euro; rilevato che la giustificazione offerta è rispettosa dei criteri stabiliti in sede di legittimità; invero, in tema di determinazione della pena e in tema di concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (cfr.

Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Ritenuto, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Cons