Cassation court dismisses appeal regarding sentencing and denial of generic mitigating circumstances due to lack of new evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's complaints about sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a new evaluation of the penalty and the application of specific articles, while the lower court had already provided sufficient reasoning regarding the defendant's negative personality and prior record. The court ruled that cassation cannot be used to re-evaluate the congruity of the sentence if the determination was not arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013: In cassation proceedings, a challenge seeking a new evaluation of the sentence's congruity is inadmissible when the sentencing determination was not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPACCIO MAURO nato a CASORIA il 16/11/1961 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Papaccio Mauro, ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"). considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore I