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Ordinanza — n. 45031/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic penalty for lack of grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45031/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting claims of nullity due to lack of motivation and violation of the principle of contradiction. The defense argued that the medical certificate regarding the defendant's refusal of health checks was improperly used without examining the signing doctor, yet the court noted the document was produced by the prosecutor with the defense's agreement at the hearing. Consequently, the court ruled that the act was fully usable under Article 493 of the Criminal Procedure Code and that the sentence was properly motivated by the defendant's negative personality and prior record.

Regesto Legislator

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Art. 493, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 187, comma 8, cod. strada; The appeal is inadmissible when the contested act was produced with the defense's agreement and lacks pathological unusability, and when the sentence is supported by concrete reasoning regarding the defendant's personality and the gravity of the offense.

Parole chiave

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criminal procedure medical certificate principle of contradiction traffic offense inadmissible appeal prosecutor's file sentencing motivation guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
Risulta pertanto corretta la risposta fornita in sentenza sul punto, in base alla quale, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., l'atto risulta essere pienamente utilizzabile ai fini della decisione (cfr.
Art. 187, comma 8, cod. strada
Art. 186, comma 7, cod. strada
strada in riferimento all'art. 186, comma 7, cod. strada.
Art. 514 cod. proc. pen.
«Gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod.
art. 514 cod. proc. pen
«Gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44926 del 27/09/2023
in argomento Sez. 3, n. 44926 del 27/09/2023, Bianchini, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZURLA LORENZO nato a BOLOGNA il 13/05/1988 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Zurla Lorenzo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada in riferimento all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1. Nullità della sentenza impugnata per palese carenza di motivazione e violazione del principio del contraddittorio. La difesa lamenta che i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento sul contenuto della certificazione medica in atti, nella quale era attestato il rifiuto dell'imputato di sottoporsi agli accertamenti sanitari, senza provvedere all'esame del medico sottoscrittore in violazione del contraddittorio tra le parti;

2. Nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio adottato. Rilevato che i motivi si appalesano manifestamente infondati. Considerato che la certificazione di cui la difesa lamenta l'illegittima utilizzazione è stata acquisita agli atti del fascicolo sull'accordo delle parti: invero, detta certificazione, come evidenziato anche dalla Corte di merito, è stata prodotta dal P.M., unitamente ad altri documenti, all'udienza del 26/10/2021 senza che la difesa abbia sollevato obiezioni. Risulta pertanto corretta la risposta fornita in sentenza sul punto, in base alla quale, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., l'atto risulta essere pienamente utilizzabile ai fini della decisione (cfr. in argomento Sez. 3, n. 44926 del 27/09/2023, Bianchini, Rv. 285316 - 02:

«Gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ostandovi neanche i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che tali atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica", qual è quella derivante da una loro assunzione "contra legem"»). Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti e la gravità del fatto per modalità di realizzazione della condotta; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere es