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Ordinanza — n. 45030/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and contradictory reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded the benefit of particular lightness of the offense and denied generic mitigating circumstances. The court found the appeal inadmissible because the lower court's reasoning implicitly addressed all grievances, including the negative prognostic judgment based on the appellant's specific criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal claiming violation of law or contradictory reasoning is inadmissible if the lower court's decision implicitly addresses the grievance through its overall argumentative structure, particularly when the denial of benefits is based on the defendant's criminal record and personality assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal particular lightness of offense generic mitigating circumstances contradictory reasoning criminal record assessment Court of Cassazione prognostic judgment attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello escluso la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Art. 62 bis cod. pen.
265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies cod. strada
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello escluso la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
art. 62 bis cod. pen
265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli
ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv.
Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024
Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALVEZ GARCIA KARINA GENOVEVA nato il 07/12/1985 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Galvez Garda Karina Genoveva, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett.

b) e comma 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello escluso la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i due precedenti penali specifici annoverati dalla ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta, ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»;

Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024, Rv. 286175-02). Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputata, gravata da due precedenti penali specifici e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Considerato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la risposta fornita dalla Corte d'appello, in cui sono evidenziati i precedenti penali specifici annoverati dalla imputata, implicitamente rimanda ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati; considerato che è inammissibile il motivo di ricorso nel quale la difesa si duole della mancata pronuncia su una determinata doglianza ove il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Con