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Ordinanza — n. 45027/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual assessment and sentencing under Italian criminal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45027/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Rezk Hady inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued against the factual reconstruction and the sentencing method used by the Court of Appeal for attempted theft. The court rejected these claims because they required a new evaluation of facts and sentencing, which falls exclusively within the jurisdiction of the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction or the congruity of the sentence are inadmissible if the lower court provided adequate motivation based on correct inference criteria.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual assessment sentencing review attempted theft Cassation jurisdiction responsabilità penale perizia per accertamento dell'età accertamenti medici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019
Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REZK HADY nato a TORINO il 26/03/1994 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Rezk Hady, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto con strappo. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la pena per il tentativo è stata determinata facendo ricorso al "metodo diretto", il quale è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528 - 01:"La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa").

Considerato che le ragioni poste a fondamento della quantificazione della pena sono state puntualmente illustrate in motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti specifici. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere esten