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Ordinanza — n. 45026/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction in condominium parking lot as legally qualified area.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft in a condominium parking lot. The defense argued for a lack of legal qualification and improper application of law regarding the specific location. The court rejected these claims, ruling that such parking areas constitute integral parts of dwellings under established case law, making the theft a crime under Article 624-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; The illegal removal of movable property from condominium parking areas constitutes the crime of theft in a dwelling, as such areas are legally considered integral parts of the building and its residences.

Parole chiave

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theft in dwelling condominium parking Article 624-bis criminal appeal inadmissible appeal property qualification penal code violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo la mancata ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo la mancata ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080
in termini Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080 - 01:"Integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRUGA COZMIN (CUI 03E810Y) nato il 22/07/1987 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Druga Cozmin, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato dalla destrezza. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo la mancata ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa. Considerato che il furto è avvenuto nel parcheggio condominiale di uno stabile e che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale luogo costituisce pertinenza dello stabile e delle abitazioni ivi esistenti [cfr. in termini Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080 - 01:"Integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto ostativa alla configurazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. la circostanza che sull'area condominiale destinata a parcheggio, all'interno della quale era stato consumato il furto, insisteva una servitù pubblica di passaggio pedonale)].

Considerato che, alla luce dei principi ermeneutici richiamati, risultano inconferenti le avverse argomentazioni illustrate nel ricorso, riguardanti aspetti concernenti lo svolgimento di atti di vita privata della persona offesa nel luogo in cui è avvenuta la sottrazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore I