Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing review is barred by established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the specific sentence imposed by the Court of Appeal, arguing it violated legal standards. The court ruled that reviewing the concrete determination of the penalty constitutes an impermissible new evaluation of sentencing congruity, which is reserved for the lower court's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In the cassation proceeding, a challenge aimed at a new evaluation of the congruity of the penalty is inadmissible if the determination was not the result of mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTOUCH HICHAM nato a SIDI BENOUSSI( MAROCCO) il 04/06/1985 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Attouch Hicham. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, prossima al minimo edittale, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito fatto riferimento ai criteri della congruità e dell'equità.
Considerato che la motivazione espressa soddisfa i criteri ermeneuti stabiliti in questa sede (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: " pena congrua", " pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale").
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il P