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Ordinanza — n. 45023/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual findings and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a new evaluation of facts and sentencing, but the court noted these issues fall exclusively within the appellate court's competence. Since the lower courts provided adequate reasoning based on correct inference criteria, the cassation review was properly rejected.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a new evaluation of facts or a new assessment of the appropriateness of the sentence, as these matters are reserved for the court of first and second instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual evaluation sentencing discretion appellate competence criminal procedure verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali principio in dubio pro reo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 624 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIONI MAURO nato a VARALLO il 08/11/1952 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Prioni Mauro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 624 cod. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto in ragione delle modalità di realizzazione del furto e della particolare scaltrezza adoperata nel sottrarre la merce; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre