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Ordinanza — n. 45022/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong exclusively to the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45022/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Riviera inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Riviera challenged the Appellate Court of Turin's judgment regarding his criminal liability for offenses under Articles 624-bis, 625, and 61 of the Penal Code, arguing for a different factual reconstruction. The court ruled that reviewing factual findings and evidence evaluation is the exclusive competence of the appellate court, which provided adequate reasoning based on reliable witness credibility assessments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence; it can only examine legal errors, leaving factual reconstruction to the court of first instance or appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal factual evaluation evidence assessment exclusive appellate competence criminal procedure law truffa per mestiere contratto d'ispezione false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 512 c.p.p.
4 della motivazione, in cui la corte d'appello ha attentamente valutato il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, acquisite agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 512 cod.
art. 512 cod. proc. pen
4 della motivazione, in cui la corte d'appello ha attentamente valutato il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, acquisite agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVIERA ROBERTO nato a CASTELLAMONTE il 22/12/1981 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Riviera Roberto, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 5 cod. pen. Rilevato che la difesa contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza, insufficienza ed illogicità della motivazione.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione (si veda in particolare quanto argomentato a pag. 4 della motivazione, in cui la corte d'appello ha attentamente valutato il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, acquisite agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. in seguito al decesso di entrambi i denuncianti); ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore