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Ordinanza — n. 45021/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; recidiva and interruption extend prescription term beyond expiration date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the statute of limitations had not expired. The appellant argued for extinction of crimes committed in 2014, but the court calculated a maximum prescription period of 13 years and 6 months due to recidiva and interruption. Consequently, the judgment of conviction remains valid as the crimes are still within the prescriptive term.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 1 e 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: The statute of limitations is extended by half for recidiva and interruption, meaning crimes committed before 2019 with these aggravating factors remain punishable until the calculated expiration date.

Parole chiave

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statute of limitations recidiva interruzione prescrizione pena massima edittale inammissibile ricorso legittimazione a contestare licenza facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 1 e 2, cod. pen.
Ai sensi dell'art. 157, commi 1 e 2, cod.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
Ulteriore aumento della metà, ai sensi dell'art. 161 cod.
Art. 99, comma 2, cod. pen.
pen., ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, si deve tenere conto dell'aumento della metà per effetto della riconosciuta recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen. (circostanza aggravante ad effetto speciale).
art. 161 cod. pen
Ulteriore aumento della metà, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., dovrà essere apportato per effetto dell'interruzione della prescrizione (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017
ex multis Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN FAKIKA MOHAMED nato il 14/05/1987 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Ben Fakika Mohamed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato ritenuto responsabile dei seguenti reati: artt. 99, comma 2, 110, 624-bis cod. pen. (fatto commesso il 7/8/2014); artt. 99, comma 2, 110, 624-bis cod. pen. (fatto commesso il 7/8/2014); artt. 99, comma 2, 110, 624-bis cod. pen. (fatto commesso il 28/9/2014).

L'esponente deduce, con un unico motivo, inosservanza degli artt. 157, 160, 161 cod. pen., lamentando che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati per decorso del termine di prescrizione. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato I reati per i quali è intervenuta sentenza di condanna erano puniti con pena massima edittale pari ad anni 6 di reclusione, essendo stati commessi prima dell'inasprimento sanzionatorio apportato con legge 36/2019. Ai sensi dell'art. 157, commi 1 e 2, cod. pen., ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, si deve tenere conto dell'aumento della metà per effetto della riconosciuta recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen. (circostanza aggravante ad effetto speciale).

Il termine ordinario di prescrizione risulta pertanto essere pari ad anni 9. Ulteriore aumento della metà, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., dovrà essere apportato per effetto dell'interruzione della prescrizione (cfr. ex multis Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Rv. 272015 - 01:"La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.").

Pertanto, il termine massimo di prescrizione dei reati di cui si tratta risulta essere pari ad anni 13 e mesi 6, termine che, in ragione dell'epoca di consumazione, maturerà non prima del 7 febbraio 2028. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensor