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Ordinanza — n. 44927/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44927/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44927/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN SUMON nato a ROMA il 06/01/2002 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Hossain Slhion con i quale si contesta il vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 309 del 90 sono inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa, che fonda la finalità di cessione sul numero elevato di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta dall'imputato (ben 15.526 dosi di cocaina), dalla suddivisione in pacchetti sigillati, trasportati e detenuti in luogo pubblico con contestuale detenzione di una somma di denaro, non compatibile con le condizioni precarie del ricorrente; ritenuta correttamente valorizzata la gravità del fatto e la personalità negativa, desumibile dai precedenti anche specifici, giustificativi della recidiva contestata e della pena inflitta anche in ragione delle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44927/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 4 d.P.R. 309 del 90 sono inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa, che fonda la finalità di cessione sul numero elevato di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta dall'imputato (ben 15.526 dosi di cocaina), dalla suddivisione in pacchetti sigillati, trasportati e detenuti in luogo pubblico con contestuale detenzione di una somma di denaro, non compatibile con le condizioni precarie del ricorrente; ritenuta correttamente valorizzata la gravità del fatto e la personalità negativa, desumibile dai precedenti anche specifici, giustificativi della recidiva contestata e della pena inflitta anche in ragione delle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina spese di detenzione sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda formazione di una pena complessiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN SUMON nato a ROMA il 06/01/2002 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Hossain Slhion con i quale si contesta il vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 309 del 90 sono inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa motivazione resa, che fonda la finalità di cessione sul numero elevato di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta dall'imputato (ben 15.526 dosi di cocaina), dalla suddivisione in pacchetti sigillati, trasportati e detenuti in luogo pubblico con contestuale detenzione di una somma di denaro, non compatibile con le condizioni precarie del ricorrente; ritenuta correttamente valorizzata la gravità del fatto e la personalità negativa, desumibile dai precedenti anche specifici, giustificativi della recidiva contestata e della pena inflitta anche in ragione delle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Pres