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Ordinanza — n. 44926/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44926/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINELLI ALEX nato a ROMA il 27/06/1988 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Mancinelli Alex, con i quali si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e la mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato, infatti, che al motivo con il quale si deduce la mancanza di prova della finalità di cessione è stata offerta congrua risposta, valorizzando il dato ponderale della sostanza, risultata utile al confezionamento di 770 dosi, alle modalità di occultamento e alla condizione del Mancinelli, detenuto agli arresti domiciliari, privo di capacità reddituali e non in grado di acquistare un quantitativo così altro di sostanza, idoneo a soddisfare le esigenze di una vasta clientela, specie tenuto conto deli tre precedenti specifici, dimostrativi dell'inserimento nel circuito del traffico di stupefacenti; rilevato che anche il mancato riconoscimento dell'art. 131- bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 44926/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è sorretto da congrua motivazione, che attribuisce rilievo sia alle modalità e circostanze del fatto sia alla non occasionalità dello stesso, deponendo i tre precedenti specifici per l'abitualità della condotta, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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importanza del successo d'integrazione assistenza riabilitativa reiterazione di reati penali restituzione dell'assistenza sociale indennizzo per carcerazione preventiva valutazione del reinserimento

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINELLI ALEX nato a ROMA il 27/06/1988 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Mancinelli Alex, con i quali si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e la mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato, infatti, che al motivo con il quale si deduce la mancanza di prova della finalità di cessione è stata offerta congrua risposta, valorizzando il dato ponderale della sostanza, risultata utile al confezionamento di 770 dosi, alle modalità di occultamento e alla condizione del Mancinelli, detenuto agli arresti domiciliari, privo di capacità reddituali e non in grado di acquistare un quantitativo così altro di sostanza, idoneo a soddisfare le esigenze di una vasta clientela, specie tenuto conto deli tre precedenti specifici, dimostrativi dell'inserimento nel circuito del traffico di stupefacenti; rilevato che anche il mancato riconoscimento dell'art. 131- bis cod. pen.

è sorretto da congrua motivazione, che attribuisce rilievo sia alle modalità e circostanze del fatto sia alla non occasionalità dello stesso, deponendo i tre precedenti specifici per l'abitualità della condotta, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il