Ordinanza — n. 44922/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OTAY FATHI nato il 09/07/1981 JARMOUNI BOUCHAIB nato il 10/09/1987 OTAY HAITHEM nato il 27/10/2001 CHEMKHI AZIZ nato il 23/09/2001 OTAY MOURAD nato il 05/01/1989 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Chemkhi Aziz, ribaditi nella memoria, Otay Haithem, Jarmouni Bouchaib, Otay Fathi e Otay Mourad relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché diretti a contestare l'entità della pena irrogata, sollecitandone un ridimensionamento, non consentito a fronte della congrua motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44922/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OTAY FATHI nato il 09/07/1981 JARMOUNI BOUCHAIB nato il 10/09/1987 OTAY HAITHEM nato il 27/10/2001 CHEMKHI AZIZ nato il 23/09/2001 OTAY MOURAD nato il 05/01/1989 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Chemkhi Aziz, ribaditi nella memoria, Otay Haithem, Jarmouni Bouchaib, Otay Fathi e Otay Mourad relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché diretti a contestare l'entità della pena irrogata, sollecitandone un ridimensionamento, non consentito a fronte della congrua motivazione resa in sentenza; considerato, infatti, che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato che: per Chemkhi l'errore di calcolo nel computo della diminuente di rito non è stato oggetto di specifica censura in appello, limitato a contestare genericamente gli aumenti applicati per le cessioni rispetto a quelli applicati dal GUP del Tribunale di Lucca, sicché la deduzione è preclusa e la pena non è illegale (v. Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818); per Otay Haithem la Corte ha ritenuto giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale in ragione del precedente specifico, nonostante la giovane età, pur considerata unitamente al ruolo gregario per il riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva; per Jarmouni Bouchaib risulta giustificata la recidiva qualificata e il giudizio di maggiore pericolosità espresso, fondato sui precedenti specifici, oltre che per altri reati, e sulla persistente capacità a delinquere dimostrata, giustificativa di aggravio sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avuto riguardo al numero consistente delle cessioni accertate; per Otay Fathi risulta giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale a fronte di una consolidata attività di spaccio per centinaia di cessioni, svolta per anni in favore di una clientela fidelizzata e di un continuo rifornimento di sostanze stupefacenti; analogamente per Otay Mourad risulta giustificato il rilievo attribuito alle numerose cessioni e all'intensa attività di spaccio svolta in gruppo e con modalità organizzate; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 0';' , il.'"Presidente estensore