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Ordinanza — n. 44919/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44919/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO ALFREDO nato a NAPOLI il 23/03/1981 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alfredo Palumbo; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato contesta violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione al fatto che le circostanze attenuanti generiche riconosciute all'imputato non hanno portato ad una riduzione del trattamento sanzionatorio irrogato allo stesso nella massima estensione possibile non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44919/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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alloggio insalubre costruzioni non autorizzate onere della licenza edilizia violazione delle norme edilizie legge sugli alloggi diritto alla riparazione dell'opera
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO ALFREDO nato a NAPOLI il 23/03/1981 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alfredo Palumbo; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato contesta violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione al fatto che le circostanze attenuanti generiche riconosciute all'imputato non hanno portato ad una riduzione del trattamento sanzionatorio irrogato allo stesso nella massima estensione possibile non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 novembre