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Ordinanza — n. 44917/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44917/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALL NDIAGA nato il 05/01/1972 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; , o Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ndiaga Sali; Letta la memoria difensiva nella quale sono stati sostanzialmente ribaditi i motivi di ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso ritenuto con il quale la difesa dell'imputato ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. eccependo la nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di appello procedendo con le modalità di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sebbene non fosse stato perfezionato l'iter di notificazione al domicilio eletto dell'impugnante è inammissibile in quanto generico atteso che parte ricorrente non si confronta con quanto indicato a pag. 3 della sentenza impugnata laddove si è evidenziato che il Sali da ultimo ha eletto domicilio presso lo studio del difensore; considerato altresì che il ricorso in esame ha inoltre dedotto violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata per non avere i Giudici affermato la falsità "grossolana" dei beni detenuti dall'imputato, non procedendo, in ogni caso alla derubricazione del contestato reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art.712 cod. pen. e, infine, non provvedendo ad applicare all'imputato la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., né disponendo la richiesta conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria; considerato che i motivi di ricorso di cui al punto che precede sono inammissibili perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, logica e conforme ai principi di diritto che regolano ia materia, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44917/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. eccependo la nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di appello procedendo con le modalità di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sebbene non fosse stato perfezionato l'iter di notificazione al domicilio eletto dell'impugnante è inammissibile in quanto generico atteso che parte ricorrente non si confronta con quanto indicato a pag. 3 della sentenza impugnata laddove si è evidenziato che il Sali da ultimo ha eletto domicilio presso lo studio del difensore; considerato altresì che il ricorso in esame ha inoltre dedotto violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata per non avere i Giudici affermato la falsità "grossolana" dei beni detenuti dall'imputato, non procedendo, in ogni caso alla derubricazione del contestato reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art.712 cod. pen. e, infine, non provvedendo ad applicare all'imputato la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., né disponendo la richiesta conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria; considerato che i motivi di ricorso di cui al punto che precede sono inammissibili perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, logica e conforme ai principi di diritto che regolano ia materia, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute divieto di espulsione dei cittadini indennità di dislocazione e di espatrio congedo per motivi sociali allontanamento in diritto degli stranieri domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
e, infine, non provvedendo ad applicare all'imputato la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALL NDIAGA nato il 05/01/1972 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; , o

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ndiaga Sali; Letta la memoria difensiva nella quale sono stati sostanzialmente ribaditi i motivi di ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso ritenuto con il quale la difesa dell'imputato ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. eccependo la nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di appello procedendo con le modalità di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sebbene non fosse stato perfezionato l'iter di notificazione al domicilio eletto dell'impugnante è inammissibile in quanto generico atteso che parte ricorrente non si confronta con quanto indicato a pag. 3 della sentenza impugnata laddove si è evidenziato che il Sali da ultimo ha eletto domicilio presso lo studio del difensore; considerato altresì che il ricorso in esame ha inoltre dedotto violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata per non avere i Giudici affermato la falsità "grossolana" dei beni detenuti dall'imputato, non procedendo, in ogni caso alla derubricazione del contestato reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art.712 cod. pen. e, infine, non provvedendo ad applicare all'imputato la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., né disponendo la richiesta conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria; considerato che i motivi di ricorso di cui al punto che precede sono inammissibili perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua, logica e conforme ai principi di diritto che regolano ia materia, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 n