Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44916/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44916/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEBE MAYORO nato il 04/03/1956 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Kebe Mayoro; Letta la memoria difensiva nella quale sono stati sostanzialmente ribaditi i motivi di ricorso; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla grossolanità della contraffazione, alla qualificazione giuridica del fatto, alla mancata applicazione della causa di non punibilità invocata, al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, nonché alla mancata conversione delle pene detentive brevi, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44916/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci abbandono del procedimento per truffa motivazione inadeguata delle censure costituzionali confisca sotto sanzione internazionale motivi di cassazione difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEBE MAYORO nato il 04/03/1956 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Kebe Mayoro; Letta la memoria difensiva nella quale sono stati sostanzialmente ribaditi i motivi di ricorso; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla grossolanità della contraffazione, alla qualificazione giuridica del fatto, alla mancata applicazione della causa di non punibilità invocata, al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, nonché alla mancata conversione delle pene detentive brevi, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702 - 01; Sez. 7, Ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; Sez. 7, Ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12