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Ordinanza — n. 44915/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44915/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTATTO ANTONIO nato a NAPOLI il 01/04/1963 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Intatto; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 494 e 640 cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, ai sensi dell'art. 494 cod. pen., il delitto di sostituzione di persona ha carattere sussidiario solo rispetto ad altri delitti contro la fede pubblica e, in tali ipotesi, può ritenersi assorbito solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica (cfr.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 640 cod. pen, art. 84 cod. pen, art. 20-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 44915/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 494 e 640 cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, ai sensi dell'art. 494 cod. pen., il delitto di sostituzione di persona ha carattere sussidiario solo rispetto ad altri delitti contro la fede pubblica e, in tali ipotesi, può ritenersi assorbito solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica (cfr.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva misura sostitutiva della detenzione adeguamento della pena revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
pen., è manifestamente infondato; che, invero, ai sensi dell'art. 494 cod.
art. 640 cod. pen
231147 - 01); che, dunque, il delitto di sostituzione di persona, avendo carattere sussidiario solo rispetto ad altri delitti contro la fede pubblica, può concorrere formalmente con quello di cui all'art. 640 cod.
art. 84 cod. pen
pen., stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio, né può ritenersi assorbito nella truffa ai sensi dell'art. 84 cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
7); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione dell'imputato alla possibilità di beneficiare di una pena sostitutiva delle pene detentive brevi ex art. 20-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
276716);che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTATTO ANTONIO nato a NAPOLI il 01/04/1963 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Intatto; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 494 e 640 cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, ai sensi dell'art. 494 cod. pen., il delitto di sostituzione di persona ha carattere sussidiario solo rispetto ad altri delitti contro la fede pubblica e, in tali ipotesi, può ritenersi assorbito solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica (cfr.

Sez. 2, n. 8754 del 28/01/2005, Maisto, Rv. 231147 - 01); che, dunque, il delitto di sostituzione di persona, avendo carattere sussidiario solo rispetto ad altri delitti contro la fede pubblica, può concorrere formalmente con quello di cui all'art. 640 cod. pen., stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio, né può ritenersi assorbito nella truffa ai sensi dell'art. 84 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647 - 01; Sez. 5, n. 5109 del 13/12/1977, dep. 1978, Restelli, Rv. 138853 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente interpretato ed applicato la legge penale, conformemente al dato normativo ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità, nonché ampiamente argomentato sul punto (si veda, in particolare, pag. 7); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione dell'imputato alla possibilità di beneficiare di una pena sostitutiva delle pene detentive brevi ex art. 20-bis cod. pen.

è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione una valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la mancata sostituzione della pena detentiva breve non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01;

Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716);che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci