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Ordinanza — n. 44913/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44913/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCILLO GAETANO nato a NOLA il 29/08/1965 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; I Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Tuccillo; considerato che il motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato si duole del fatto che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità è manifestamente infondato; che è, infatti, sufficiente leggere l'atto di appello (allegato al ricorso) per constatare la genericità dello stesso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44913/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCILLO GAETANO nato a NOLA il 29/08/1965 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; I Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Tuccillo; considerato che il motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato si duole del fatto che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità è manifestamente infondato; che è, infatti, sufficiente leggere l'atto di appello (allegato al ricorso) per constatare la genericità dello stesso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Parole chiave

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protezione dei segni pubblici bandiera reati contro la tranquillità pubblica oltraggio a uno Stato estero diritto di esporre l'opera violazione delle norme edilizie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCILLO GAETANO nato a NOLA il 29/08/1965 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Tuccillo; considerato che il motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato si duole del fatto che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità è manifestamente infondato; che è, infatti, sufficiente leggere l'atto di appello (allegato al ricorso) per constatare la genericità dello stesso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811), le ragioni di inammissibilità dell'appello (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); che, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 n