Ordinanza — n. 44912/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE FRANCESCO (CUI 01TVVTK) nato a PAGANI il 14/05/1984 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Cavaliere; considerato che il motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione ai canoni di prova (dichiarazioni della persona offesa, immagini di videosorveglianza, annotazioni di P.G. e rinvenimento del motociclo) sui quali è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente in relazione ai contestati reati di rapina, ricettazione e violazione della legge sulle armi non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente ed inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 7); che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito; che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44912/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e rinvenimento del motociclo) sui quali è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente in relazione ai contestati reati di rapina, ricettazione e violazione della legge sulle armi non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente ed inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 7); che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito; che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE FRANCESCO (CUI 01TVVTK) nato a PAGANI il 14/05/1984 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Cavaliere; considerato che il motivo di ricorso con il quale la difesa dell'imputato eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione ai canoni di prova (dichiarazioni della persona offesa, immagini di videosorveglianza, annotazioni di P.G. e rinvenimento del motociclo) sui quali è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente in relazione ai contestati reati di rapina, ricettazione e violazione della legge sulle armi non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente ed inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 7); che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito; che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1