Ordinanza — n. 44908/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO PASQUALE nato a POZZUOLI il 23/04/1958 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pasquale Capuano; letta la memoria difensiva fatta pervenire in data 24 ottobre 2024 con la quale sono stati sostanzialmente ribaditi i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la prova della penale responsabilità per il reato di tentata estorsione in relazione all'omessa o erronea valutazione delle dichiarazioni delle persone offese Marco Russo e Luca Russo nonché del teste Lorenzo Bertini, è inammissibile perché tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata riqualificazione della condotta tenuta dall'imputato come violazione degli artt. 392 e 393 cod. pen. (rectius: 56, 393 cod. pen.) è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., ampiamente vagliando e disattendo, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44908/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 392 e 393 cod. pen. (rectius: 56, 393 cod. pen.) è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., ampiamente vagliando e disattendo, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO PASQUALE nato a POZZUOLI il 23/04/1958 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pasquale Capuano; letta la memoria difensiva fatta pervenire in data 24 ottobre 2024 con la quale sono stati sostanzialmente ribaditi i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la prova della penale responsabilità per il reato di tentata estorsione in relazione all'omessa o erronea valutazione delle dichiarazioni delle persone offese Marco Russo e Luca Russo nonché del teste Lorenzo Bertini, è inammissibile perché tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata riqualificazione della condotta tenuta dall'imputato come violazione degli artt. 392 e 393 cod. pen. (rectius: 56, 393 cod. pen.) è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., ampiamente vagliando e disattendo, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 29541 del 1607/2020, Filardo, Rv. 280027 — 02 e in motivazione; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 — 01; Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967 — 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 — 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12