Ordinanza — n. 44907/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE GENNARO nato a NAPOLI il 12/01/1995 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gennaro Verde; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; ritenuto che l'imputato ha fatto pervenire in data 19 settembre 2024 atto di rinuncia al ricorso con sottoscrizione autenticata dal difensore; ritenuto che la rinuncia all'impugnazione impone ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44907/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre 2024.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE GENNARO nato a NAPOLI il 12/01/1995 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gennaro Verde; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; ritenuto che l'imputato ha fatto pervenire in data 19 settembre 2024 atto di rinuncia al ricorso con sottoscrizione autenticata dal difensore; ritenuto che la rinuncia all'impugnazione impone ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre 2024.