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Ordinanza — n. 44907/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44907/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE GENNARO nato a NAPOLI il 12/01/1995 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gennaro Verde; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; ritenuto che l'imputato ha fatto pervenire in data 19 settembre 2024 atto di rinuncia al ricorso con sottoscrizione autenticata dal difensore; ritenuto che la rinuncia all'impugnazione impone ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44907/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre 2024.

Parole chiave

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conseguenze del ritiro rinuncia al diritto rinuncia all'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia diritto di ottenere una decisione condanna al pagamento pecuniario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE GENNARO nato a NAPOLI il 12/01/1995 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gennaro Verde; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; ritenuto che l'imputato ha fatto pervenire in data 19 settembre 2024 atto di rinuncia al ricorso con sottoscrizione autenticata dal difensore; ritenuto che la rinuncia all'impugnazione impone ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la declaratoria di inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre 2024.