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Ordinanza — n. 44897/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44897/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44897/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO PRIORE GIULIANO nato a AVELLINO il 14/02/1986 LA BELLA MICHELE nato a VIBO VALENTIA il 20/06/1969 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44897/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, in conclusione, sulla base della ricostruzione degli elementi di fatto operata dai giudici di merito, corretta appare la qualificazione dei fatti come violazione dell'art. 648-bis cod. pen.rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti riciclaggio di denaro occultamento di beni appropriazione indebita di fondi complicità in sottrazione d'imposta indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
216260); che, in conclusione, sulla base della ricostruzione degli elementi di fatto operata dai giudici di merito, corretta appare la qualificazione dei fatti come violazione dell'art. 648-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO PRIORE GIULIANO nato a AVELLINO il 14/02/1986 LA BELLA MICHELE nato a VIBO VALENTIA il 20/06/1969 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Giuliano Lo Priore e di Michele La Bella; Letta la memoria difensiva trasmessa in data 13 settembre 2024 con la quale vengono sostanzialmente ribaditi i motivi di ricorso; ritenuto che in entrambi i ricorsi sono stati dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. sostenendo che al più potrebbe essere riqualificato in quello di cui all'art.648 cod. pen. considerato che i predetti motivi di ricorso sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con una motivazione adeguata, logica e rispondente a principi di diritto che regolano la materia; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, in conclusione, sulla base della ricostruzione degli elementi di fatto operata dai giudici di merito, corretta appare la qualificazione dei fatti come violazione dell'art. 648-bis cod. pen.rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novemb