Ordinanza — n. 44893/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIUSEPPE nato a SAN MANGO D'AQUINO il 23/12/1953 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Esposito; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità per il concorso nella tentata estorsione aggravata, con particolare riguardo alla sussistenza di riscontri individualizzanti ed all'idoneità della minaccia, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44893/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIUSEPPE nato a SAN MANGO D'AQUINO il 23/12/1953 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Esposito; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità per il concorso nella tentata estorsione aggravata, con particolare riguardo alla sussistenza di riscontri individualizzanti ed all'idoneità della minaccia, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01; Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115 - 01; Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.