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Ordinanza — n. 44890/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44890/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44890/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENCIA FRANCESCO nato a COSENZA il 08/08/1974 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Vencia; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., norma questa mai dichiarata incostituzionale anche sulla base del rilievo che «al legislatore ordinario non è impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata sicché deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44890/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., norma questa mai dichiarata incostituzionale anche sulla base del rilievo che «al legislatore ordinario non è impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata sicché deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (v.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione attenuazione libera della pena prevenzione generale e speciale motivi di rigore reiterate inosservanze della legge motivazione del mutamento giurisprudenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENCIA FRANCESCO nato a COSENZA il 08/08/1974 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Vencia; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., norma questa mai dichiarata incostituzionale anche sulla base del rilievo che «al legislatore ordinario non è impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata sicché deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (v.

Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01; Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, Demetrio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembr