Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding articles 59 and 633 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Serafino Mamone inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant alleged violations of Articles 59 and 633 of the Penal Code but failed to provide the necessary specificity linking his arguments to the complexity of the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 59, 633 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity, failing to establish a clear correlation between the complexity of the contested decision and the reasons for the complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMONE SERAFINO nato a TAURIANOVA il 21/03/1944 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Serafino Mamone; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 59 e 633 cod. pen. (capo B della rubrica delle imputazioni), sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711 - 01; Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261695), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre