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Ordinanza — n. 44886/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability and the denial of generic mitigating circumstances without providing the necessary factual specificity. The Court ruled that the appeal failed to propose an irrefutable reconstruction of facts and improperly sought a re-evaluation of evidence, which exceeds the scope of a review on legality.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and cannot merely prefigure a re-evaluation of evidence or propose an alternative fact reconstruction; it must demonstrate specific misinterpretations of procedural emergencies to avoid the vice of lack of specificity.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal criminal liability generic mitigating circumstances re-evaluation of evidence review on legality procedural requirements motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., con particolare riguardo alla prova della sussistenza degli elementi costitutivi, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 416 cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
pen., con particolare riguardo alla prova della sussistenza degli elementi costitutivi, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli
Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv.
Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata
218376 - 01; Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv.
Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino
285126 - 02; Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
284724 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE SIMON nato a RIVA DEL GARDA il 22/04/1980 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Simon Fulle; letta la memoria difensiva trasmessa in data 21 ottobre 2024 con la quale sono stati sostanzialmente ribaditi i motivi di ricorso; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., con particolare riguardo alla prova della sussistenza degli elementi costitutivi, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01; Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02; Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 11 - 13); che il quarto ed ultimo motivo di ricorso nel quale parte ricorrente lamenta carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 13 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de