Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ferdi Kamberovski inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning on liability but failed to provide specific legal arguments or precise references to the contested motivation. Consequently, the court ruled that generic deductions do not allow the appellate judge to exercise their supervisory role, rendering the appeal non-compliant with Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds, precise references to the contested motivation, and a clear statement of unresolved issues, as the appellate judge cannot exercise their supervisory power based on generic arguments.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMBEROVSKI FERDI nato a MANFREDONIA il 25/12/1984 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ferdi Kamberovski; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, prospettando deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, nonché del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre 202