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Ordinanza — n. 44884/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific allegations regarding factual distortion of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's finding of guilt and its interpretation of audio file transcripts, arguing for a different legal qualification and factual reconstruction. The court rejected these claims, emphasizing that the appellate court's evaluation of evidence was logical and within its exclusive competence, leaving no room for a 're-reading' of facts by the cassation judge.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 56, 393, 629 c.p.; The grounds for cassation must be specific and decisive to challenge factual distortions; general complaints about the reconstruction of facts or the legal qualification of conduct are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds factual distortion evaluation of evidence reconstruction of facts legal qualification code of criminal procedure tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 56 c.p.
Art. 393 c.p.
Art. 629 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNGUREANU ULISE nato il 17/04/1987 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA ALMA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ulise Ungureanu; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza degli elementi costituitivi del reato (con particolare riferimento al verbale di trascrizione di files audio consegnati in data 4 febbraio 2020 e di cui alla CNR del 16 febbraio 2020) e violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 393 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede perché tendeno ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, invero, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, ancora, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; che le argomentazioni di inammissibilità sopra riportate valgono anche in relazione al motivo di ricorso nel quale parte ricorrente si duole della qualificazione giuridica della condotta dell'imputato come violazione degli artt. 56, 629 cod. pen. in luogo di quella di cui agli artt. 56, 393 cod. pen. in quanto al riguardo la Corte di appello attraverso una valutazione dei fatti operata anche attraverso la coordinata lettura di tutti gli elementi acquisiti ha esposto con motivazione non manifestamente illogica e non concretizzante un travisamento delle risultanze processuali le ragioni per le quali la condotta dell'imputato può essere ricondotta nell'alveo di cui agli artt.56, 629 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. I