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Ordinanza — n. 44878/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44878/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANGELA nato a GELA il 30/04/1978 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Marino Angela, Ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso che contestano l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi A-B-C-D-E, sono reiterativi e non consentiti, in quanto meramente diretti a sollecitare un apprezzamento delle risultanze processuali diverso da quello fatto proprio dalla doppia conforme valutazione dei giudici di merito, a fronte di un apparato argomentativo privo di vizi logico-giuridici (cfr. pp. 5-8, ove si evidenzia l'attendibilità del figlio della persona offesa, Massimo Curatolo, la consegna dell'assegno all'imputata e l'utilizzo della carta Postamat in luoghi in cui quest'ultima era collocabile sulla scorta dei tabulati telefonici, così disattendendo ogni contraria deduzione difensiva); ritenuto che il quinto motivo è parimenti non consentito e aspecifico, avendo la Corte nissena adeguatamente chiarito il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando la pervicacia nell'agire e la gravità delle conseguenze dannose per un soggetto anziano (p. 8), senza che il ricorrente abbia peraltro indicato ulteriori elementi suscettibili di positiva valutazione; ritenuto che il sesto motivo è generico e manifestamente infondato, posto che è stata del pari offerta adeguata motivazione in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, giudicati congrui in relazione alla personalità negativa dell'imputata e all'assenza di resipiscenza (p. 8); ritenuto che il settimo motivo è generico, poiché nulla allega in ordine alla data in cui sarebbe maturata l'asserita prescrizione (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44878/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pp. 5-8, ove si evidenzia l'attendibilità del figlio della persona offesa, Massimo Curatolo, la consegna dell'assegno all'imputata e l'utilizzo della carta Postamat in luoghi in cui quest'ultima era collocabile sulla scorta dei tabulati telefonici, così disattendendo ogni contraria deduzione difensiva); ritenuto che il quinto motivo è parimenti non consentito e aspecifico, avendo la Corte nissena adeguatamente chiarito il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando la pervicacia nell'agire e la gravità delle conseguenze dannose per un soggetto anziano (p. 8), senza che il ricorrente abbia peraltro indicato ulteriori elementi suscettibili di positiva valutazione; ritenuto che il sesto motivo è generico e manifestamente infondato, posto che è stata del pari offerta adeguata motivazione in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, giudicati congrui in relazione alla personalità negativa dell'imputata e all'assenza di resipiscenza (p. 8); ritenuto che il settimo motivo è generico, poiché nulla allega in ordine alla data in cui sarebbe maturata l'asserita prescrizione (cfr.

Parole chiave

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peggioramento di uno stato anteriore proroga della misura terapeutica sospensione delle prestazioni d'invalidità attenuazione della pena durata del diritto alla prestazione d'assicurazione riduzione delle prestazioni complementari
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANGELA nato a GELA il 30/04/1978 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Marino Angela, Ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso che contestano l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi A-B-C-D-E, sono reiterativi e non consentiti, in quanto meramente diretti a sollecitare un apprezzamento delle risultanze processuali diverso da quello fatto proprio dalla doppia conforme valutazione dei giudici di merito, a fronte di un apparato argomentativo privo di vizi logico-giuridici (cfr. pp. 5-8, ove si evidenzia l'attendibilità del figlio della persona offesa, Massimo Curatolo, la consegna dell'assegno all'imputata e l'utilizzo della carta Postamat in luoghi in cui quest'ultima era collocabile sulla scorta dei tabulati telefonici, così disattendendo ogni contraria deduzione difensiva); ritenuto che il quinto motivo è parimenti non consentito e aspecifico, avendo la Corte nissena adeguatamente chiarito il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando la pervicacia nell'agire e la gravità delle conseguenze dannose per un soggetto anziano (p. 8), senza che il ricorrente abbia peraltro indicato ulteriori elementi suscettibili di positiva valutazione; ritenuto che il sesto motivo è generico e manifestamente infondato, posto che è stata del pari offerta adeguata motivazione in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, giudicati congrui in relazione alla personalità negativa dell'imputata e all'assenza di resipiscenza (p. 8); ritenuto che il settimo motivo è generico, poiché nulla allega in ordine alla data in cui sarebbe maturata l'asserita prescrizione (cfr.

Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181-01), e risulterebbe, comunque, manifestamente infondato, laddove - non superando tutti gli altri motivi di ricorso la soglia dell'ammissibilità - non è rilevabile l'eventuale decorrenza del termine dopo la decisione di secondo grado (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), pur se, nello specifico, non risulta ancora oggi maturata, avuto riguardo ai 74 giorni di sospensione non contestata, la prescrizione neppure per i delitti più risalenti (capi A ed E, il cui termine scadrà il 5 novembre 2024); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ot