Italian Court dismisses appeal claiming false evidence and lack of subjective intent in boundary dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Amica Pasquale inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. The appellant argued the lower court misinterpreted evidence regarding a boundary fence and lacked subjective intent for the alleged tort. The court rejected these claims as repetitive factual arguments and found the subjective element evident from the property modification actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The Court of Cassazione dismisses appeals where grievances are merely repetitive factual assertions or manifestly unfounded regarding subjective intent, requiring specific new evidence or clear legal error for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICA PASQUALE nato a CORIGLIANO CALABRO il 18/06/1964 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Amica Pasquale, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è reiterativo e indeducibile, riproponendo censure meramente fattuali già disattese dai giudici di merito e sollecitando un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie (cfr. p. 3 della sentenza impugnata, ove, condividendo le conclusioni del Tribunale, si evidenzia l'avanzamento della linea di confine mediante apposizione di una nuova palizzata, inglobando un'ampia area di terreno demaniale); che, in ogni caso, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", non possa essere dedotto con il ricorso per cassazione il travisamento della prova, salvo che il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, S., Rv. 283777-01). ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo, in tema di elemento soggettivo, sono manifestamente infondate, emergendo la coscienza e volontà della condotta dall'azione di modifica pro domo sua della precedente, netta delimitazione di confine; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 202