Ordinanza — n. 44875/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAN MIRABELA nato il 08/05/1985 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Stan Mirabela, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., è meramente reiterativo e manifestamente infondato (cfr. pp. 4-5, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si valorizza, anche quanto all'elemento soggettivo, la indimostrata inesistenza di altre soluzioni abitative per mancanza di risorse, nonché la quasi ininterrotta protrazione dell'occupazione per anni, cosicché, esclusa la transitorietà della condotta, non può ipotizzarsi lo stato di necessità); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 44875/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen., è meramente reiterativo e manifestamente infondato (cfr. pp. 4-5, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si valorizza, anche quanto all'elemento soggettivo, la indimostrata inesistenza di altre soluzioni abitative per mancanza di risorse, nonché la quasi ininterrotta protrazione dell'occupazione per anni, cosicché, esclusa la transitorietà della condotta, non può ipotizzarsi lo stato di necessità); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAN MIRABELA nato il 08/05/1985 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Stan Mirabela, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., è meramente reiterativo e manifestamente infondato (cfr. pp. 4-5, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si valorizza, anche quanto all'elemento soggettivo, la indimostrata inesistenza di altre soluzioni abitative per mancanza di risorse, nonché la quasi ininterrotta protrazione dell'occupazione per anni, cosicché, esclusa la transitorietà della condotta, non può ipotizzarsi lo stato di necessità); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.