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Ordinanza — n. 44874/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44874/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERALI ALESSANDRO nato a MILANO il 15/06/1970 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Liberali Alessandro, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è reiterativo e manifestamente infondato (cfr. p. 3, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si valorizza, anche quanto all'elemento soggettivo, la mancata indicazione della provenienza del bene); ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo sono generiche e manifestamente infondate, a fronte di congrua motivazione in ordine alla recidiva (sottolineando la sistematicità e la continuità delle violazioni, altamente indicative di una pericolosità ingravescente), alle generiche (in assenza di elementi positivamente valutabili, non indicati neppure dal ricorrente) e alla dosimetria della pena (p. 4). ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato, avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (cfr. p. 4, ove si evidenziano i numerosi precedenti, la revoca della sospensione dell'esecuzione e il rigetto di istanza di detenzione domiciliare); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44874/2024 — snpen · Corte di Cassazione: p. 3, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si valorizza, anche quanto all'elemento soggettivo, la mancata indicazione della provenienza del bene); ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo sono generiche e manifestamente infondate, a fronte di congrua motivazione in ordine alla recidiva (sottolineando la sistematicità e la continuità delle violazioni, altamente indicative di una pericolosità ingravescente), alle generiche (in assenza di elementi positivamente valutabili, non indicati neppure dal ricorrente) e alla dosimetria della pena (p. 4). ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato, avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (cfr. p. 4, ove si evidenziano i numerosi precedenti, la revoca della sospensione dell'esecuzione e il rigetto di istanza di detenzione domiciliare); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione soggiorno ininterrotto recidiva nell'infrazione criminalità persistente domicilio separato ricollocamento in un istituto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERALI ALESSANDRO nato a MILANO il 15/06/1970 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Liberali Alessandro, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è reiterativo e manifestamente infondato (cfr. p. 3, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si valorizza, anche quanto all'elemento soggettivo, la mancata indicazione della provenienza del bene); ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo sono generiche e manifestamente infondate, a fronte di congrua motivazione in ordine alla recidiva (sottolineando la sistematicità e la continuità delle violazioni, altamente indicative di una pericolosità ingravescente), alle generiche (in assenza di elementi positivamente valutabili, non indicati neppure dal ricorrente) e alla dosimetria della pena (p. 4). ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato, avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (cfr. p. 4, ove si evidenziano i numerosi precedenti, la revoca della sospensione dell'esecuzione e il rigetto di istanza di detenzione domiciliare); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 20