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Ordinanza — n. 44872/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44872/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAAFARANE KAOUTAR nato il 17/03/1998 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zaafarane Kaoutar, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, attiene a profili schiettamente di merito, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati nella sentenza impugnata, e non si confronta con l'effettivo tenore della motivazione (cfr. pp. 2- 3, ove, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, si fonda la decisione sulle dichiarazioni di Rizzo e Franzoso e su quanto rinvenuto all'esito della perquisizione, e solo marginalmente sull'interrogatorio dell'imputata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44872/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale censure procedurali impedimento processuale indigenza processuale non provata vizio di procedura
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAAFARANE KAOUTAR nato il 17/03/1998 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zaafarane Kaoutar, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, attiene a profili schiettamente di merito, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati nella sentenza impugnata, e non si confronta con l'effettivo tenore della motivazione (cfr. pp. 2- 3, ove, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, si fonda la decisione sulle dichiarazioni di Rizzo e Franzoso e su quanto rinvenuto all'esito della perquisizione, e solo marginalmente sull'interrogatorio dell'imputata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.