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Ordinanza — n. 44871/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44871/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44871/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARSTEFANO ANDREA nato a MILANO il 20/09/1998 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Notarstefano Andrea, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità non è consentita, poiché il ricorrente sollecita solo un'inammissibile rivalutazione pro reo dei vari elementi, ed è comunque manifestamente infondato, avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (si veda, in particolare pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove si evidenziano i tre precedenti per tre rapine, oltre che in materia di stupefacenti, le plurime violazioni disciplinari nel corso della espiazione di precedente condanna, nonché ulteriori comportamenti violenti nel giugno 2023, tali da lasciar fondatamente desumere l'incapacità di autocontrollo); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44871/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative addebito di tasse allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione difetto formale di procedura
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARSTEFANO ANDREA nato a MILANO il 20/09/1998 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Notarstefano Andrea, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità non è consentita, poiché il ricorrente sollecita solo un'inammissibile rivalutazione pro reo dei vari elementi, ed è comunque manifestamente infondato, avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (si veda, in particolare pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove si evidenziano i tre precedenti per tre rapine, oltre che in materia di stupefacenti, le plurime violazioni disciplinari nel corso della espiazione di precedente condanna, nonché ulteriori comportamenti violenti nel giugno 2023, tali da lasciar fondatamente desumere l'incapacità di autocontrollo); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.