Ordinanza — n. 44870/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLACIOTI ROCCO nato a CATANZARO il 24/07/1972 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Squillacioti Rocco, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 3-5 della sentenza impugnata, ove si disattende argomentatamente la tesi alternativa dedotta dalla difesa e si valorizzano logicamente le impronte digitali che collocano inequivocabilmente l'imputato sul luogo del delitto e poi lungo il percorso di fuga); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (si veda, in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata, che evidenzia gli innumerevoli precedenti penali, le modalità professionali del fatto e la spiccata capacità a delinquere); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44870/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLACIOTI ROCCO nato a CATANZARO il 24/07/1972 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Squillacioti Rocco, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 3-5 della sentenza impugnata, ove si disattende argomentatamente la tesi alternativa dedotta dalla difesa e si valorizzano logicamente le impronte digitali che collocano inequivocabilmente l'imputato sul luogo del delitto e poi lungo il percorso di fuga); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'omessa sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (si veda, in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata, che evidenzia gli innumerevoli precedenti penali, le modalità professionali del fatto e la spiccata capacità a delinquere); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.