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Ordinanza — n. 44868/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44868/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44868/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GULISANO GIAN LUCA nato a VIMERCATE il 18/02/1970 GULISANO VITO nato a VIMERCATE il 10/11/1968 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44868/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro notificazione elettronica allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GULISANO GIAN LUCA nato a VIMERCATE il 18/02/1970 GULISANO VITO nato a VIMERCATE il 10/11/1968 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Gulisano Gian Luca e Gulisano Vito, Ritenuto che l'unico motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi prettamente di merito che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano in particolare le pagine 6-8 della sentenza impugnata, ove si evidenzia congruamente l'attendibilità della persona offesa, sulla cui narrazione legittimamente si è incentrato il percorso argomentativo, privo di vizi logico-giuridici); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.