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Ordinanza — n. 44866/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44866/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44866/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLOCCO ANDREA nato a BUSTO ARSIZIO il 17/01/1978 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Barlocco Andrea, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata è stata emessa dal giudice del rinvio, a seguito di un (duplice) annullamento, espressamente limitato «alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio» (sentenze della Sesta Sezione di questa Corte, n. 31364 del 14 arile 2022 e n. 29828 del 30 giugno 2022, entrambe precedenti la maturazione della prescrizione, come allegata dal ricorrente al 10 ottobre 2022), di modo che avevano già acquisito autorità di cosa giudicata le parti che non avevano alcuna connessione essenziale con la parte annullata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. (cfr.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44866/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870-04, secondo cui, in caso di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale prescrizione della pena ripristino dell'effetto sospensivo pena con condizionale parziale autorizzazione susseguente interruzione della prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Barlocco Andrea, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
29828 del 30 giugno 2022, entrambe precedenti la maturazione della prescrizione, come allegata dal ricorrente al 10 ottobre 2022), di modo che avevano già acquisito autorità di cosa giudicata le parti che non avevano alcuna connessione essenziale con la parte annullata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLOCCO ANDREA nato a BUSTO ARSIZIO il 17/01/1978 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Barlocco Andrea, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata è stata emessa dal giudice del rinvio, a seguito di un (duplice) annullamento, espressamente limitato «alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio» (sentenze della Sesta Sezione di questa Corte, n. 31364 del 14 arile 2022 e n. 29828 del 30 giugno 2022, entrambe precedenti la maturazione della prescrizione, come allegata dal ricorrente al 10 ottobre 2022), di modo che avevano già acquisito autorità di cosa giudicata le parti che non avevano alcuna connessione essenziale con la parte annullata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870-04, secondo cui, in caso di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 29 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres ente