Ordinanza — n. 44865/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOFFREDO DOMENICO nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 07/10/1961 avverso la sentenza del 17/06/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Goffredo Domenico, Ritenuto che l'unico, articolato motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art.712 cod. pen., non è consentito dalla legge, perché sollecita una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di appello, il quale, nella pienezza della giurisdizione di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, premettendo la piena attendibilità della teste Vangi (la cui narrazione è stata sottoposta ad attento scrutinio), ritenendo che:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44865/2024 — snpen · Corte di Cassazione: d) la mancanza della registrazione dell'acquisto appare sintomatica del sospetto da parte dell'imputato della provenienza illecita della merce; che le doglianze dirette a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non sono parimenti consentite e risultano comunque manifestamente infondate in presenza di una congrua motivazione che mette correttamente in luce il valore cospicui dei preziosi e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili (peraltro, non indicati neppure dal ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOFFREDO DOMENICO nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 07/10/1961 avverso la sentenza del 17/06/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Goffredo Domenico, Ritenuto che l'unico, articolato motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art.712 cod. pen., non è consentito dalla legge, perché sollecita una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di appello, il quale, nella pienezza della giurisdizione di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, premettendo la piena attendibilità della teste Vangi (la cui narrazione è stata sottoposta ad attento scrutinio), ritenendo che:
a) l'imputato, senza interrogarsi sulla provenienza dell'enorme quantitativo di merce vendutogli dalla Di Lollo, l'aveva acquistata;
b) essendo la dazione del denaro avvenuta in due tranches a distanza di un giorno, l'imputato avrebbe potuto verificare la provenienza dell'oro;
c) le marginali imprecisioni nella dichiarazione della teste appaiono manifestazione di sincerità del racconto, in quanto quest'ultima si era recata presso il Compro Oro dell'imputato circa 4 anni prima della sua deposizione;
d) la mancanza della registrazione dell'acquisto appare sintomatica del sospetto da parte dell'imputato della provenienza illecita della merce; che le doglianze dirette a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non sono parimenti consentite e risultano comunque manifestamente infondate in presenza di una congrua motivazione che mette correttamente in luce il valore cospicui dei preziosi e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili (peraltro, non indicati neppure dal ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 29 ottobre 2024 Il Co sigliere estensore Il Pr