Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new evidence and mere repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Federica Pedica inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the subjective element of the crime under Article 640 of the Penal Code, arguing it lacked sufficient proof. The court rejected this because the argument merely reiterated points already discussed and dismissed by the appellate judge, constituting an impossible appraisal of evidence at the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already examined and rejected by the court of last resort, without presenting new elements or a different legal interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDICA FEDERICA nato a VITERBO il 26/08/1975 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; ‘
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Federica Pedica, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640 cod. pen., è, non consentito, siccome incentrato su apprezzamento delle emergenze probatorie impossibile nel giudizio di cassazione, e comunque meramente reiterativo e manifestamente infondato, reiterando argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e correttamente disattese dal giudice del gravame a pag. 6, ove si rimarca la condotta consapevolmente idonea a generare l'affidamento della controparte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 29 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside te