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Ordinanza — n. 44858/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44858/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44858/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCHOA LUJAN SEBASTIAN nato il 30/10/1997 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Ochoa Lujan Sebastian, ritenuto che l'unico, stringatissimo motivo di ricorso, che contesta la dichiarazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n.1) cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44858/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 628, commi 1 e 3 n.1) cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali opposizione motivi di cassazione legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere impugnazione della cancellazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCHOA LUJAN SEBASTIAN nato il 30/10/1997 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ochoa Lujan Sebastian, ritenuto che l'unico, stringatissimo motivo di ricorso, che contesta la dichiarazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n.1) cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres dente