Ordinanza — n. 44857/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI SIMONE nato a PONTEDERA il 25/07/1968 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Orlandi Simone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in punto di mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art 610 cod. pen., è fondato su motivi fattuali e comunque manifestamente infondati, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, in tema di natura del profitto, che può consistere in qualsiasi utilità, anche morale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 610 cod. pen; Ordinanza — n. 44857/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., è fondato su motivi fattuali e comunque manifestamente infondati, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, in tema di natura del profitto, che può consistere in qualsiasi utilità, anche morale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI SIMONE nato a PONTEDERA il 25/07/1968 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Orlandi Simone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in punto di mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art 610 cod. pen., è fondato su motivi fattuali e comunque manifestamente infondati, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, in tema di natura del profitto, che può consistere in qualsiasi utilità, anche morale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente