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Ordinanza — n. 44857/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44857/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44857/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI SIMONE nato a PONTEDERA il 25/07/1968 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Orlandi Simone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in punto di mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art 610 cod. pen., è fondato su motivi fattuali e comunque manifestamente infondati, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, in tema di natura del profitto, che può consistere in qualsiasi utilità, anche morale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art 610 cod. pen; Ordinanza — n. 44857/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., è fondato su motivi fattuali e comunque manifestamente infondati, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, in tema di natura del profitto, che può consistere in qualsiasi utilità, anche morale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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estorsione sanzione penale riscossione di pene pecuniarie risarcimento per atto illecito corruzione nell'esecuzione forzata atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 610 cod. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI SIMONE nato a PONTEDERA il 25/07/1968 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Orlandi Simone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in punto di mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art 610 cod. pen., è fondato su motivi fattuali e comunque manifestamente infondati, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, in tema di natura del profitto, che può consistere in qualsiasi utilità, anche morale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente