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Ordinanza — n. 44856/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44856/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44856/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHU JUNWEN nato il 23/06/1969 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; g Letto il ricorso di Zhu Junwen, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli articoli 474 e 648 cod. pen, è fondato su motivi fattuali in ordine alla pretesa grossolanità della contraffazione, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. p. 6, ove si richiama correttamente la giurisprudenza di legittimità e si sottolinea l'indubitabile sussistenza anche dell'elemento soggettivo, a fronte di migliaia di articoli detenuti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44856/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen, è fondato su motivi fattuali in ordine alla pretesa grossolanità della contraffazione, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. p. 6, ove si richiama correttamente la giurisprudenza di legittimità e si sottolinea l'indubitabile sussistenza anche dell'elemento soggettivo, a fronte di migliaia di articoli detenuti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci infrazione doganale confisca sotto sanzione internazionale contravvenzione contrabbando di guerra difesa contro le pratiche commerciali illecite
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHU JUNWEN nato il 23/06/1969 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; g

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zhu Junwen, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli articoli 474 e 648 cod. pen, è fondato su motivi fattuali in ordine alla pretesa grossolanità della contraffazione, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. p. 6, ove si richiama correttamente la giurisprudenza di legittimità e si sottolinea l'indubitabile sussistenza anche dell'elemento soggettivo, a fronte di migliaia di articoli detenuti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presf dente