Ordinanza — n. 44855/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASAGNA MARTINA nato a LIVORNO il 16/06/1989 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Lasagna Martina, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli, fattuali, già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza confrontarsi con l'effettivo tenore della motivazione (cfr. pp. 3-4, in merito alla ininterrotta protrazione dell'occupazione per svariati mesi, cosicché, esclusa la transitorietà della condotta, non può ipotizzarsi lo stato di necessità; d'altronde, gli accertamenti finanziari per il patrocinio a spese dello Stato avevano condotto alla revoca del beneficio in presenza di fonti di reddito sopra soglia, con quanto ne consegue in tema di carenza di prova dell'assoluta impossidenza); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena pecuniaria, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. p. 4, ove si fa riferimento alla durata dell'occupazione, al danno cagionato all'ente proprietario e alla presumibile capacità patrimoniale dell'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 44855/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen., sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli, fattuali, già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza confrontarsi con l'effettivo tenore della motivazione (cfr. pp. 3-4, in merito alla ininterrotta protrazione dell'occupazione per svariati mesi, cosicché, esclusa la transitorietà della condotta, non può ipotizzarsi lo stato di necessità; d'altronde, gli accertamenti finanziari per il patrocinio a spese dello Stato avevano condotto alla revoca del beneficio in presenza di fonti di reddito sopra soglia, con quanto ne consegue in tema di carenza di prova dell'assoluta impossidenza); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena pecuniaria, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. p. 4, ove si fa riferimento alla durata dell'occupazione, al danno cagionato all'ente proprietario e alla presumibile capacità patrimoniale dell'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASAGNA MARTINA nato a LIVORNO il 16/06/1989 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lasagna Martina, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli, fattuali, già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza confrontarsi con l'effettivo tenore della motivazione (cfr. pp. 3-4, in merito alla ininterrotta protrazione dell'occupazione per svariati mesi, cosicché, esclusa la transitorietà della condotta, non può ipotizzarsi lo stato di necessità; d'altronde, gli accertamenti finanziari per il patrocinio a spese dello Stato avevano condotto alla revoca del beneficio in presenza di fonti di reddito sopra soglia, con quanto ne consegue in tema di carenza di prova dell'assoluta impossidenza); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena pecuniaria, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. p. 4, ove si fa riferimento alla durata dell'occupazione, al danno cagionato all'ente proprietario e alla presumibile capacità patrimoniale dell'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,