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Ordinanza — n. 44853/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44853/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMIGERO FELICE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 02/06/1956 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Armigero Felice, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è meramente reiterativo, privo di confronto con l'apparato argomentativo e manifestamente infondato; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta ampia e logicamente corretta: a p. 3 della sentenza impugnata, confermando le conclusioni di primo grado, si stima equo, ed anzi mite, l'aumento in continuazione rispetto a sentenza già definitiva, compiutamente già specificato (cfr. p. 3 della sentenza del Tribunale) in ragione di un anno di reclusione per ciascuno dei tre reati contestati, richiamando gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e stigmatizzando in particolare i numerosi e gravissimi precedenti e la inequivoca inclinazione al delitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 44853/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata, confermando le conclusioni di primo grado, si stima equo, ed anzi mite, l'aumento in continuazione rispetto a sentenza già definitiva, compiutamente già specificato (cfr. p. 3 della sentenza del Tribunale) in ragione di un anno di reclusione per ciascuno dei tre reati contestati, richiamando gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e stigmatizzando in particolare i numerosi e gravissimi precedenti e la inequivoca inclinazione al delitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena riesame dell'entità pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
3 della sentenza del Tribunale) in ragione di un anno di reclusione per ciascuno dei tre reati contestati, richiamando gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMIGERO FELICE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 02/06/1956 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Armigero Felice, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è meramente reiterativo, privo di confronto con l'apparato argomentativo e manifestamente infondato; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta ampia e logicamente corretta: a p. 3 della sentenza impugnata, confermando le conclusioni di primo grado, si stima equo, ed anzi mite, l'aumento in continuazione rispetto a sentenza già definitiva, compiutamente già specificato (cfr. p. 3 della sentenza del Tribunale) in ragione di un anno di reclusione per ciascuno dei tre reati contestati, richiamando gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e stigmatizzando in particolare i numerosi e gravissimi precedenti e la inequivoca inclinazione al delitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente