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Ordinanza — n. 44850/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts are merely reiterated and alternative hypotheses are precluded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44850/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the grounds relied on were merely factual reiterations of arguments already rejected at the appellate level. The appellant argued for alternative hypotheses regarding the suspect's responsibility for theft based on surveillance footage, but the court found no new procedural evidence to support these claims. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on the reiteration of facts already disallowed by the lower court, without presenting new procedural evidence or valid alternative hypotheses, are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of facts alternative hypotheses theft liability surveillance evidence procedural preclusion court costs prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURTURO GIUSEPPE nato a BARI il 05/06/1964 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Turture Giuseppe; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., sono fondati su motivi meramente fattuali, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. p. 3, ove si condividono le conclusioni del Gup, richiamando le immagini della videosorveglianza che evidenziano il ricorrente come materiale autore dei prelievi e quindi dimostrano la pregressa disponibilità del bancomat - senza che le altre registrazioni, ovvero ulteriori concrete risultanze procedimentali, consentano di ritenerlo responsabile del furto, reato presupposto - e il suo successivo consapevole utilizzo), mentre l'apprezzamento delle alternative ipotesi ricostruttive avanzate dalla difesa resta precluso in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 29/10/2024 Il consigliere est. Il Pres