Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for environmental offenses citing procedural preclusion and sentencing error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Anna Maria Roppo inadmissible, rejecting her challenge to the lower court's criminal conviction. The appellant argued that the trial court's reasoning regarding intercepted environmental data was illogical and that the applicable sentencing range was incorrectly applied. The court ruled that the appellate judge's decision was free from logical flaws and that the cassation court lacks the authority to re-evaluate the factual findings or the appropriateness of the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 628 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the lower courts or re-examine the logical soundness of the reasoning, and the appellate court has discretion in applying the sentencing range.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROPPO ANNA MARIA nato a MESAGNE il 06/06/1988 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Roppo Anna Maria; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 628, commi 1 e 3, cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova quali, nel caso di specie, il contenuto delle intercettazioni ambientali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pp. 3-6, anche in relazione alla velleitaria ritrattazione), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che postula un errore in primo grado, non sanato in appello, in ordine all'individuazione della forbice edittale applicabile ratione temporis, è manifestamente infondato, poiché il Tribunale non doveva necessariamente appiattirsi sul minimo edittale (e se ne è discostato in misura minima) e la Corte di appello ha condiviso la congruità del trattamento sanzionatorio, motivando argomentatamente, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 29/10/2024 Il consigli