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Ordinanza — n. 44844/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44844/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44844/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDI ANGELO nato a BRINDISI il 14/04/1980 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Brandi Angelo; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.646 cod. pen. e il mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono fondati su motivi - schiettamente di merito, e dunque non consentiti - che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. p. 4 della sentenza impugnata, dove il giudice del merito ha correttamente individuato gli elementi costitutivi della condotta delittuosa contestata, data l'interversione del possesso, negando, inoltre, l'applicazione della richiesta attenuante alla luce della gravità del danno arrecato alla p.o., dato il numero di assegni trattenuti dall'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44844/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e il mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono fondati su motivi - schiettamente di merito, e dunque non consentiti - che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. p. 4 della sentenza impugnata, dove il giudice del merito ha correttamente individuato gli elementi costitutivi della condotta delittuosa contestata, data l'interversione del possesso, negando, inoltre, l'applicazione della richiesta attenuante alla luce della gravità del danno arrecato alla p.o., dato il numero di assegni trattenuti dall'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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appropriazione indebita e appropriazione di poca entità impiego illecito di valori patrimoniali ripetizione dell'indebito restituzione dei conferimenti appropriazione indebita di beni demaniali danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
e il mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono fondati su motivi - schiettamente di merito, e dunque non consentiti - che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDI ANGELO nato a BRINDISI il 14/04/1980 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Brandi Angelo; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.646 cod. pen. e il mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono fondati su motivi - schiettamente di merito, e dunque non consentiti - che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. p. 4 della sentenza impugnata, dove il giudice del merito ha correttamente individuato gli elementi costitutivi della condotta delittuosa contestata, data l'interversione del possesso, negando, inoltre, l'applicazione della richiesta attenuante alla luce della gravità del danno arrecato alla p.o., dato il numero di assegni trattenuti dall'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 29/10/2024 Il consigliere est. Il