Ordinanza — n. 44837/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI GIAN LUCA nato a SAN MARCO IN LAMIS il 26/03/1983 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Villani Gianluca, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 610 cod. pen., e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen., è generico, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pp. 6-7 della sentenza impugnata, ove si sottolinea il conseguimento di un ingiusto profitto economico), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva breve, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 7-9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, nonché tenuto conto della congrua motivazione della prognosi infausta, ostativa ex art. 58, I. 689/1981; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. pen, art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 44837/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. pen., e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen., è generico, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pp. 6-7 della sentenza impugnata, ove si sottolinea il conseguimento di un ingiusto profitto economico), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva breve, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 7-9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, nonché tenuto conto della congrua motivazione della prognosi infausta, ostativa ex art. 58, I. 689/1981; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI GIAN LUCA nato a SAN MARCO IN LAMIS il 26/03/1983 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Villani Gianluca, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 610 cod. pen., e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen., è generico, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pp. 6-7 della sentenza impugnata, ove si sottolinea il conseguimento di un ingiusto profitto economico), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva breve, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 7-9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, nonché tenuto conto della congrua motivazione della prognosi infausta, ostativa ex art. 58, I. 689/1981; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il